DEPOSITO PREZZO

12 maggio 2023

La legge 124/2017 (cd. Legge sulla Concorrenza”) introduce la facoltà di deposito di tutto o parte del prezzo della compravendita su conto corrente intestato al Notaio rogante. Le somme depositate su detto conto costituiscono “patrimonio separato”: sono impignorabili e non entrano nella massa ereditaria in caso di morte del Notaio.

La richiesta può essere effettuata da una sola delle parti; la controparte non può opporsi; il Notaio non può rifiutarsi.

E’ possibile una rinuncia preventiva purché concordata.

L’utilizzo del deposito prezzo non sospende l’efficacia dell’atto.

L’atto produrrà i suoi effetti (trasferimento della proprietà in capo all’acquirente);

ciò che è sospeso è esclusivamente la consegna delle somme al venditore.

Va specificato dettagliatamente l’evento al cui verificarsi il Notaio dovrà procedere alla consegna delle somme.

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